IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, prot. 19723 del 24 aprile 2013, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, relativi al fascicoli processuali n. 2563/2012 R.N.R., n. 5196/2012 R.GIP e n. 12/2013 R.M.C. a carico del signor Mario Venezia, Consigliere Regionale della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; Vista l'ordinanza con la quale e' stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, prescrivendo al suddetto di non dimorare in detto comune e di non accedervi se non previa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria, emessa in data 23 aprile 2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, nei confronti del signor Mario Venezia, Consigliere regionale della Regione Basilicata; Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di "presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale...", quando e' disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora, di cui all' art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, "quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale"; Rilevato, pertanto, che dal 23 aprile 2013, data di emanazione dell'ordinanza con la quale e' stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Sentito il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il Ministro dell'interno; Decreta: A decorrere dal 23 aprile 2013 e' accertata la sospensione del signor Mario Venezia dalla carica di consigliere regionale della Regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 21 maggio 2013 Il Presidente: Letta